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Storico degli eventi: Ministero dei Trasporti

 
testo integrale del protocollo 76108 3/08/2007
 
 
Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri

Direzione Generale per la Motorizzazione

Divisione VII

Prot. 00766108 del 03.08.2007

Oggetto: appalto per l'affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al Codice

della Strada, tramite l'utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni, da

parte del Comune di (Omissis)

Con riferimento al quesito in oggetto e per quanto di competenza dell'Ufficio scrivente, si

precisa quanto segue.

L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e tra queste

quelle relative al superamento dei limiti massimi di velocità, ricade tra le attività di cui

all'art. 11 c. 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285).

Esso costituisce servizio di polizia stradale, e pertanto non può essere delegato a terzi,

pena la nullità giuridica degli accertamenti, e la censurabilità delle amministrazioni

inadempienti, in quanto in contrasto con la previsione dell'articolo 345 comma 4 del

regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, secondo il quale

l'accertamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità deve essere eseguito

attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia

stradale. (CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE Sentenza 7 novembre 2003 n.

16713 ).

Tra l'altro appare evidente come il Legislatore all'art. 345 richiamato abbia

espressamente previsto come l'attività di accertamento per il rilevamento della velocità

sia espletato previa l'utilizzo di apparecchiature approvate a condizione " che siano nella

disponibilità i degli organi accertatori" - non specificando la natura del titolo o del

possesso.

Al contrario, le singole apparecchiature possono essere noleggiate con contratti che

prevedano, altresì, gli interventi di manutenzione, essendo sufficiente che le stesse siano

nella disponibilità degli organi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 345 richiamato.

La convalida e sottoscrizione di verbali di accertamento, a parere di questo Ufficio, deve

essere effettuata dagli organi di polizia stradale, e così pure ogni altra operazione che

concorra alla formazione dell'atto pubblico, nel rispetto delle disposizioni a tutela della

riservatezza.

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