Multe Gaglianico Net
Ricorsi Giudice di Pace: Codice della strada
ASSE DI ALLEANZA Studio Peretti e Studio Frojo
PER STOPPARE L'INGIUSTIZIA!!!!!
INCREDIBILE!!!!
INAMMISSIBILE!!!!
BIELLA SI DOVEVA CONTRADDISTINGUERE A TUTTI I COSTI!!!!!!
Abbiamo sentito il parere di Studi legali, Biellesi e non, di comandanti di Polizia Municipale, Funzionari Comunali, GdP di altre località, ma la risposta è univoca: la strada intrapresa dai GdP di Biella che non ritengono legittimato a fare ricorso il conducente, autodenunciatosi, diverso dal propietario del veicolo, non sta nè in cielo nè in terra.
Non è possibile assistere inermi a un'ingiustizia così palese, chi può deve intervenire, non si può cercare scorciatoie di questo genere per svuotare velocemente la cancelleria intasata.
Se non si vogliono cancellerie intasate basta impedire ai sindaci "Multaioli" di fare accordi con società che poi finiscono indagate con impianti sequestrati, a proposito, perchè gli impianti di Gaglianico continuano a funzionare??? Non sono forse identici a quelli di Segrate????
Il popolo dei Multati ne ha le tasche piene di essere preso per il....."naso"!!!!
Guardate l'ultima chicca.....
Il verbale ricevuto dai Multati dice espressamente che può fare ricorso il trasgressore o l'obbligato in solido, e allora che razza di tranello è??????
Prima ci dicono di agire in un modo, poi ci dicono che non si doveva fare come indicato dal Comune, vi sembra corretto e trasparente?????
Pubblichiamo l'art. 204-bis
PER CHI VOLESSE PRENDERNE VISIONE!
Art. 204-bis. Ricorso al giudice di pace.
- Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
- Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall’articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.
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E guardate cosa c'è scritto sul retro dei verbali che il comune ci ha inviato!!!

